Un contribuente sostiene che il riconoscimento dell'illegittimità di un provvedimento fin dall'origine dovrebbe fare regolare le spese di lite secondo la soccombenza virtuale, senza compensazione.
In materia tributaria, in assenza di ulteriori elementi giustificativi, è illogica la decisione di disporre la compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 15, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 546/1992, in ragione dell'intervenuto annullamento provvedimentale in autotutela nel corso di giudizio da parte dell'A.F. - che abbia erroneamente gravato di un tributo un contribuente per errore di omonimia - avendo l'azione dell'A.F. comunque comportato attività difensiva a carico del contribuente stesso.
Le gravi ed eccezionali ragioni, indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale, ex art. 92, secondo comma, c.p.c., non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge (Cass. 21 maggio 2024, n. 14036; Cass. 9 aprile 2019, n. 9977).
La compensazione delle spese processuali, ex art. 15, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 546/1992, è consentita esplicitando nella motivazione le gravi ed eccezionali ragioni che la sorreggono, che non possono essere illogiche o erronee (Cass. 8 aprile 2024, n. 9312).
Nella specie, la CTR ha operato una compensazione parziale, in ragione del comportamento dell'Agenzia, che ha immediatamente ammesso il proprio errore. La compensazione parziale delle spese, per ambedue i gradi di giudizio, è illogica, dato che parte contribuente è stata comunque costretta al giudizio e a sostenerne le relative spese, essendo il comportamento collaborativo dell’A.F. (che ha annullato in autotutela) ininfluente e tardivo rispetto alla necessaria attività difensiva che il contribuente ha dovuto intentare.
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