Si discute dell’ammissibilità o meno di un ricorso per cassazione notificato in via telematica.
Nel giudizio di cassazione, se il ricorso è notificato in via telematica, per provare il perfezionamento della notifica si devono produrre il messaggio di trasmissione via PEC e i suoi allegati (ricorso e procura), e le ricevute di accettazione e avvenuta consegna in formato .eml o .msg, ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter , della legge n. 53/1994. Tale produzione rileva sull'ammissibilità del ricorso e può intervenire fino all'udienza di discussione o fino all'adunanza in camera di consiglio (Cass. n. 19078 del 2018; n. 18758 del 2017).
La mancata produzione della ricevuta di avvenuta accettazione e consegna della notifica a mezzo PEC del ricorso per cassazione determina l'inesistenza della notificazione (Cass. ord. 19 novembre 2024, n. 29670; ord. 17 luglio 2020, n. 15298ord. 17 luglio 2020, n. 15298), con impossibilità per il giudice di disporne il rinnovo ai sensi dell'art. 291 c.p.c., in quanto la sanatoria ivi prevista è consentita nella sola ipotesi di notificazione esistente, sebbene affetta da nullità (Cass. ord. 21 luglio 2021, n. 20778, Sez. U., sent. 30 luglio 2008, n. 20604).
L'atto notificato a mezzo di PEC deve essere depositato - a pena di nullità della notifica e salvo il caso di impossibilità - con modalità telematiche, unitamente alle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" e all'inserimento dei dati identificativi nel file "datiAtto.xml", poiché solo tali forme permettono di verificare la disponibilità informatica dell'atto da parte del destinatario e di provare il raggiungimento dello scopo legale della notificazione e, cioè, la consegna tempestiva e idonea a consentire il pieno esercizio del diritto di difesa e la corretta instaurazione del contraddittorio, dimostrazione che manca se l'atto notificato è depositato in diverso formato (Cass. decre. 8 giugno 2023, n. 16189).
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