Un contribuente eccepisce la tempestività del deposito telematico dell'appello, contestando le dichiarazioni di tardività della costituzione in giudizio, improcedibilità dell'atto d’appello e infondatezza dell’istanza di rimessione in termini per insussistenza di errore scusabile.
Per la regolare costituzione in giudizio rilevano sia la prima ricevuta sincrona, emessa a seguito della trasmissione documentale, che la successiva ricevuta asincrona, attestante l'avvenuto vaglio del SIGIT circa la conformità alla legge di quanto tramesso, anche in termini di standard tecnici, corredata dal numero di registro generale assegnato, valevole per attestare il perfezionamento del procedimento e la creazione del fascicolo processuale informatico (cfr. art. 7 del decreto MEF 4 agosto 2015).
La semplice ricevuta attestante la presa in carico del ricorso non basta ai fini in esame, trattandosi di effetto a carattere provvisorio, destinato a consolidarsi solo ove il SIGIT generi, una volta esauriti i controlli formali e sostanziali dell'atto e dei suoi allegati, anche l'attestazione di avvenuta iscrizione a ruolo del ricorso.
Pertanto, il deposito del ricorso in appello eseguito solo a circa un anno di distanza dalla notifica dell'atto è da ritenersi tardivo ai fini della verifica della regolarità della costituzione nei termini di legge (Cass. ord. 26 agosto 2024, n. 23110). Sono corrette le conclusioni circa la ritenuta tardività della costituzione e l’insussistenza dei presupposti per la rimessione in termini, apparendo la condotta del ricorrente negligente, poiché non si è attivato tempestivamente, ovvero nei giorni immediatamente successivi alla prima comunicazione, come sarebbe stato suo onere, per conoscere l'esito della procedura, stante la mancata ricezione delle ulteriori informazioni a cura del SIGIT circa il buon esito della procedura, ma si è attivato solo a parecchi mesi di distanza, dopo un’interlocuzione con il legale di controparte.
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