La questione attiene al diritto di agire direttamente nei confronti dell'A.F. per chiedere il rimborso dell'IVA che si ritiene erroneamente versata in rivalsa a società fornitrici di energia elettrica.
Il cessionario non è legittimato a chiedere al Fisco il rimborso dell'IVA di rivalsa che assume indebitamente assolta, salvo che la stessa si rifletta sulla liquidazione finale dell'imposta, determinando un'eccedenza rimborsabile (Cass. 12 luglio 2023, n. 19837).
Si distinguono due fattispecie giuridiche, cioè quella relativa alla posizione del soggetto che esercita il diritto alla detrazione dell'imposta versata nell'operazione di acquisto a monte (ossia, in caso di eccedenza a credito, ne chiede il rimborso con la dichiarazione), rispetto alla diversa posizione del soggetto che ha assolto l'IVA in rivalsa nei confronti del soggetto passivo (emittente la fattura) e che, sul presupposto del parziale o totale pagamento indebito di tale somma (l'imposta liquidata in fattura non era dovuta, per essere l'operazione esente o non imponibile, o non era dovuta in parte in quanto era stata applicata un'aliquota maggiore), ne chiede la restituzione direttamente al Fisco anziché al soggetto passivo (Cass. 27 settembre 2018, n. 23288).
L'avere versato in rivalsa al fornitore l'IVA, se del caso non dovuta in base alla non corretta determinazione della base imponibile, non pone il cessionario dinanzi a un rapporto diretto con l'A.F., non essendo soggetto passivo dell'IVA versata, qualifica attribuibile solo al soggetto che ha realizzato il presupposto impositivo.
Quel che rileva è che il sistema interno è orientato nel senso che il rapporto obbligatorio IVA è incentrato sull’esistenza del suddetto rapporto esclusivamente tra l'A.F. e il cedente/prestatore, sicché è quest'ultimo il debitore dell'imposta e solo questi, salvo le ipotesi eccezionali, può attivarsi per richiedere il rimborso.
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