Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 24 aprile 2025, n. 750

di Fabio Pace | 24 Aprile 2025
Rassegna di giurisprudenza 24 aprile 2025, n. 750

L'Agenzia esclude che sia stato provato l'adempimento di tutti gli obblighi previsti in materia di cessioni intracomunitarie. Il contribuente non avrebbe dimostrato né la movimentazione della merce e la fuoriuscita dal territorio italiano né l'onerosità della prestazione e i rapporti commerciali intercorsi con il cessionario.
In fattispecie di cessione intra-UE ex art. 41 del D.L. n. 331/1993, grava sul cedente (art. 2697 c.c.) l'onere di dimostrare, con mezzi tali da non lasciare dubbi, i presupposti della deroga al normale regime impositivo e, cioè, non solo la consegna della merce al vettore, ma anche l'effettività dell'esportazione in altro Stato UE e la propria buona fede, potendo essere negata l'esenzione IVA al contribuente ove risulti, in base a elementi oggettivi, che egli, conoscendo o avendo dovuto conoscere che l'operazione rientrava in un'evasione posta in essere dall'acquirente, non aveva adottato misure ragionevoli per evitare di parteciparvi (Cass., Sez. V, 12 febbraio 2019, n. 4045; Cass., Sez. V, 30 dicembre 2015, n. 26062; Cass., Sez. V, 26 febbraio 2014, n. 4636).
Ove l'A.F. contesti l'imponibilità di cessioni relative a merci che si ritengano fittiziamente esportate in altro Paese UE, grava sul cedente l'onere di provare l'effettività del trasporto nel territorio dello Stato in cui risiede il cessionario (Cass., Sez. V, 24 dicembre 2020, n. 29498).
Riguardo alla condizione di buona fede del contribuente, in tema di cessioni intracomunitarie, nell'ipotesi in cui l'acquirente benefici del potere di disporre del bene e non abbia assolto all'obbligo, ex art. 41 del D.L. n. 331/1993, di trasportare lo stesso al di fuori dello Stato membro di cessione, ai fini del riconoscimento dell’esenzione IVA a favore del fornitore è necessario che lo stesso abbia agito in buona fede, impiegando la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, valutata secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità, rispetto alle circostanze del caso concreto, per assicurarsi di non essere coinvolto in un'operazione finalizzata a un'evasione delle imposte (Cass., Sez. V, 13 settembre 2018, n. 22333).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
L'Agenzia richiede al contribuente di dimostrare l'effettiva esportazione delle merci in un altro Stato UE e la propria buona fede. La mancata prova può comportare la negazione dell'esenzione IVA.