La lite riguarda una domanda di rimborso dell’IRPEF sul trattamento pensionistico spettante al familiare superstite alla vittima del dovere. L’Agenzia deduce che l'esenzione IRPEF non spetti, essendo la categoria delle vittime del dovere diversa e non assimilabile a quella delle vittime del terrorismo.
La norma di estensione alle vittime del dovere e ai soggetti ad esse equiparati, ex artt. 563 e 564 della legge n. 266/2005, di alcuni benefici fiscali previsti per le vittime del terrorismo è l'art. 1, comma 211, della legge n. 232/2016, che prevede l'estensione dell’esenzione dall'imposta sui redditi di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 206/2004 ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti.
Il beneficio dell'esenzione dall'IRPEF vale per la pensione di cui gode il soggetto superstite della persona riconosciuta vittima del dovere o soggetto ad essa equiparato, a prescindere dalla correlazione con l'evento che ha dato luogo a tale riconoscimento; si tratta di un beneficio di natura esclusivamente soggettiva.
Circa la categoria delle vittime del dovere e soggetti ad essa equiparati, è da escludere che, per i soggetti attributari di tale status, l'esenzione IRPEF, di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 206/2004, debba essere intesa come riferita alle sole pensioni privilegiate, riconosciute in forza dello stesso evento lesivo che abbia dato luogo al riconoscimento dello status (Cass. 29 maggio 2024, nn. 15023, 15056, 15115, 15121).
L'equiparazione tra le vittime del dovere e quelle della criminalità organizzata e il terrorismo è stata effettivamente realizzata dal legislatore (Cass. 11 luglio 2023, n. 19789; Cass. 25 ottobre 2023, n. 29549; Cass. 5 ottobre 2023, n. 28051). Ove alle vittime del dovere sia esteso uno dei benefici previsti per le vittime del terrorismo, la misura del beneficio deve essere analoga, per evitare ingiustificate disparità di trattamento (Cass., Sez. U., 27 marzo 2017, n. 7761).
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