Una banca ha acquisito un diritto di superficie su un immobile, funzionale al suo utilizzo per fini di mutualità sia bancaria diretta, sia esterna, a fronte di una rendita annuale e con il sostenimento di costi per quote di ammortamento e altri oneri di gestione. Si discute della deducibilità di tali costi.
Dal principio di neutralità derivante dalla prima applicazione delle regole fiscali introdotte dal D.Lgs. 38/2005 si è passati al principio di derivazione rafforzata del reddito imponibile dalle qualificazioni, imputazioni temporali e classificazioni in bilancio previste dai principi contabili internazionali, introdotto con la legge n. 244/2007. L'art. 83 del TUIR, come modificato dall'art. 1, comma 58, della legge n. 244/2007, prevede che per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, valgono i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da tali principi contabili.
In base all'art. 1, comma 61, della legge n. 244/2007, i commi 58 e 59 dello stesso articolo si applicano anche ai periodi d’imposta precedenti l'anno 2008, qualora i comportamenti adottati prima di tale anno in base ai principi contabili internazionali siano coerenti con quelli derivati dalle nuove disposizioni (per esempio, qualora i comportamenti del contribuente siano stati identici negli anni).
L'applicazione del principio di derivazione rafforzata di cui all'art. 83 del TUIR consente la deducibilità di tali costi. Trova applicazione il principio IAS n. 16, par. 55, con la centralità della messa a disposizione del bene, invece che del suo utilizzo in concreto. Il principio IAS 16, al par. 55, prevede che l'ammortamento di un'attività ha inizio quando questa è disponibile all'uso, ossia quando è nel luogo e nelle condizioni necessarie perché sia in grado di funzionare nella maniera intesa dalla direzione aziendale. L'ammortamento di un bene cessa alla più remota tra la data in cui l'attività è classificata come posseduta per la vendita, e la data in cui l'attività viene eliminata contabilmente. Pertanto, l'ammortamento non cessa nel momento in cui l'attività resta inutilizzata o ritirata dall'uso attivo, a meno che non sia completamente ammortizzata.
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