La sentenza è criticata nella parte in cui ha ritenuto che la detassazione operi con riferimento alla data di presentazione della dichiarazione fiscale (manifestazione della volontà di avvalersi dell'agevolazione), anziché al periodo d'imposta in cui il contribuente ha sostenuto il costo di acquisto dell'impianto ambientale.
In tema di accesso alla detassazione prevista per gli investimenti ambientali dall'art. 6, commi da 13 a 19, della legge n. 388/2000 (cd. Tremonti ambiente), il momento di avvio del procedimento, rilevante anche per stabilire la possibilità di accesso ai benefici, pure in presenza dell'intervenuto regime abrogativo, ex art. 23, comma 1, del D.L. n. 83/2012, è quello in cui ha avuto inizio la realizzazione dell'opera nella quale l'investimento si concretizza; in tal senso, rileva il momento del sostenimento dei costi direttamente imputabili al prodotto, di cui all'art. 2426, comma primo, c.c. e, correlativamente, dell'effettiva consegna dei beni che afferiscono all'intervento, ex art. 109 del TUIR.
Il fatto che l'accesso alla detassazione si dipani attraverso un procedimento amministrativo suddiviso in fasi è connesso alla necessità che i costi seguano le regole degli artt. 109 e 110 del TUIR per la loro corretta imputazione a reddito. In tal senso si giustificano la previsione dell'indicazione a bilancio degli investimenti ambientali realizzati (art. 6, comma 16), la comunicazione degli stessi al Ministero delle attività produttive, entro un mese dall'approvazione del bilancio (comma 17) e l'inserimento in dichiarazione dei redditi del valore degli investimenti effettuati, per godere del beneficio fiscale.
Il procedimento non può che prendere avvio dall'affronto del costo di un bene acquisito allo scopo di realizzare l'opera idonea al conseguimento di obiettivi ambientali; proprio il fatto che il legislatore abbia tracciato una precisa scansione di adempimenti fiscali e amministrativi in capo al contribuente non avrebbe ragion d'essere se il momento determinante per applicare la disciplina agevolatrice fosse quello della presentazione della dichiarazione fiscale, che di tale procedimento costituisce il momento conclusivo.
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