Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 24 aprile 2025, n. 750

di Fabio Pace | 24 Aprile 2025
Rassegna di giurisprudenza 24 aprile 2025, n. 750

L’Agenzia eccepisce la presunzione di distribuzione di utili in caso di società a ristretta base azionaria con imputazione al socio degli utili anche in caso di assenza di sua influenza nella gestione sociale.
In presenza di una società a ristretta base azionaria, sussiste la presunzione di distribuzione degli utili fra i soci stessi, a meno che gli stessi non provino che i maggiori ricavi non sono stati effettivamente realizzati dalla società o che quest'ultima non li ha distribuiti, ma accantonati o reinvestiti, o che degli stessi si è appropriato altro soggetto o, ancora, non dimostrino con prova rigorosa la propria assoluta estraneità alla gestione, al controllo e all'informazione circa la vita sociale.
L'art. 39, primo comma , lett. d), del D.P.R. n. 600/1973, legittima la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili extra bilancio prodotti da società di capitali a ristretta base azionaria, con inversione dell'onere della prova sul contribuente, che non può limitarsi a denunciare la propria estraneità alla gestione e conduzione societaria, ma deve dimostrare - anche con prova presuntiva - che i maggiori ricavi non sono stati effettivamente realizzati dalla società e che questa non li ha distribuiti, ma accantonati o reinvestiti o che degli stessi si è appropriato altro soggetto (Cass. sent. 29 luglio 2024, n. 21158). Il socio deve dimostrare in modo rigoroso la sua estraneità dalla vita sociale, cioè non avere concretamente svolto alcuna attività di gestione e controllo riservata dalla legge (e dallo statuto) al socio della s.r.l., e senza essere destinatario dei presupposti informativi da parte degli organi di gestione diretta (Cass. sent. 10 ottobre 2024, n. 26473).
Il nesso di derivazione dell'accertamento nei confronti del socio da quello nei riguardi della società, in assenza di prova dell'impugnazione del secondo da parte del socio, che, ex art. 2476 c.c., ha accesso agli atti sociali e, in particolare, all'avviso di accertamento e ai relativi allegati, comporta che la sua definitività impedisce al socio di riporre in discussione il fondamento della ripresa effettuata nei riguardi della società.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il testo tratta della presunzione di distribuzione degli utili tra i soci di una società a ristretta base azionaria e del carico della prova sul socio per dimostrare la sua estraneità alla gestione sociale.