Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 24 aprile 2025, n. 750

di Fabio Pace | 24 Aprile 2025
Rassegna di giurisprudenza 24 aprile 2025, n. 750

Una società lamenta l'illegittimità dell'avviso di pagamento, perché non specificamente motivato in relazione alle proprie osservazioni.
E’ valido l'avviso di accertamento che non menzioni le osservazioni del contribuente ex art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, dato che, da un lato, la nullità consegue solo a irregolarità per cui sia espressamente prevista dalla legge o da cui derivi una lesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di effetti e, dall'altro lato, l'A.F. ha l'obbligo di valutare tali osservazioni, ma non di esplicitare la valutazione nell'atto impositivo (Cass., Sez. trib., ord. 31 marzo 2017, n. 8378Cass., Sez. trib., ord. 31 marzo 2017, n. 8378; Sez. trib., sent. 7 maggio 2024, n. 12343).
Non può, pertanto, costituire ragione di invalidità di un atto impositivo l'assenza/carenza di motivazione sulle deduzioni effettuate dal contribuente in sede di contraddittorio endoprocedimentale.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La società contesta l'avviso di pagamento per mancanza di motivazione, ma la Corte afferma che non è necessario menzionare le osservazioni del contribuente nell'avviso di accertamento.