Una società lamenta l'illegittimità dell'avviso di pagamento, perché non specificamente motivato in relazione alle proprie osservazioni.
E’ valido l'avviso di accertamento che non menzioni le osservazioni del contribuente ex art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, dato che, da un lato, la nullità consegue solo a irregolarità per cui sia espressamente prevista dalla legge o da cui derivi una lesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di effetti e, dall'altro lato, l'A.F. ha l'obbligo di valutare tali osservazioni, ma non di esplicitare la valutazione nell'atto impositivo (Cass., Sez. trib., ord. 31 marzo 2017, n. 8378Cass., Sez. trib., ord. 31 marzo 2017, n. 8378; Sez. trib., sent. 7 maggio 2024, n. 12343).
Non può, pertanto, costituire ragione di invalidità di un atto impositivo l'assenza/carenza di motivazione sulle deduzioni effettuate dal contribuente in sede di contraddittorio endoprocedimentale.
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