Si censura la motivazione dell'avviso di accertamento ICI, che non spiegherebbe la riclassificazione del complesso immobiliare da fabbricati ad aree fabbricabili, impedendo di comprendere le ragioni della pretesa.
L'obbligo motivazionale dell'accertamento ICI deve ritenersi adempiuto quando il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'"an" e il "quantum" dell'imposta.
Il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi della posizione creditoria dedotta, solo l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass. 8 novembre 2017, n. 26431).
Nella specie l'avviso indicava il "dettaglio immobili accertati", il "dettaglio importi", distinto per imposta, sanzioni, interessi e spese notifica, e la tabella riassuntiva assunta come base di calcolo in ragione delle caratteristiche delle aree, tenuto conto delle determinazioni assunte dalla delibera della giunta comunale.
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