Si censura la sentenza dove ha ritenuto conformi le fotocopie delle attestazioni di accettazione e consegna delle PEC - con le quali sarebbero state notificate le cartelle di pagamento e le intimazioni di pagamento - in assenza di attestazione di conformità di pubblico ufficiale autorizzato e pur essendo state disconosciute.
In virtù dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005, la dichiarazione di conformità di un pubblico ufficiale - in ogni caso e per ogni tipologia di riproduzione, inclusi i casi dell'originale unico e della riproduzione informatica di documento analogico - è idonea a garantire alla copia la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui è tratta; in assenza di dichiarazione di conformità, le copie conformi alle vigenti regole tecniche hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale, se la loro conformità non è espressamente disconosciuta.
Il disconoscimento è da riportare all'ipotesi generale di cui all'art. 2712 c.c. (Cass. 6 marzo 2023, n. 6569).
Nel disconoscimento della conformità della copia all'originale, occorre che, pur senza vincoli di forma, la contestazione venga compiuta, a pena di inefficacia, con dichiarazione che evidenzi in modo chiaro e univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non bastando né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (Cass. 20 giugno 2019, n. 16557).
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