L’agente della riscossione eccepisce difetto di interesse a impugnare del contribuente che ha ottenuto l'annullamento del preavviso di fermo.
Ai fini della sussistenza dell'interesse a impugnare una sentenza, rileva una nozione sostanziale e materiale di soccombenza, che faccia riferimento (non già alla mera divergenza tra le conclusioni rassegnate dalla parte e la pronuncia del giudice di merito, ma) all'eventuale pregiudizio che la parte potrebbe subire a causa della sentenza e della sua idoneità a formare il giudicato e, corrispondentemente, all'utilità concreta che, in quanto diretta all’eliminazione di tale pregiudizio, potrebbe derivare alla parte dall'eventuale accoglimento dell'impugnazione; pertanto, accolta un'impugnazione di un fermo amministrativo esclusivamente per inidoneità del bene aggredito a soddisfare una futura eventuale esecuzione, ma previamente respinta la contestazione della sussistenza o dell'entità del credito cautelato dal fermo, sussiste l'interesse dell'opponente a impugnare tale specifico capo della pronuncia, a lui sfavorevole.
E’ inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione proposta dalla parte totalmente vittoriosa in appello e diretta solo a incidere sulla motivazione della sentenza impugnata. Vi è soccombenza in senso stretto solo nel caso di rigetto della domanda o di parte di essa, così che difetta l'interesse a impugnare in capo a chi, nonostante il rigetto di alcune argomentazioni, abbia egualmente conseguito l'accoglimento della domanda (Cass., SU, sent. 6 marzo 2009, n. 5456).
Nella specie, però, la Corte ha confermato l’inefficacia del preavviso di fermo limitatamente ai crediti sottesi a una cartella, concludendo per la ritualità della notifica degli atti presupposti; ciò impinge nella questione della sussistenza del credito per cui era minacciata l'esecuzione esattoriale. Vi è l'interesse a proporre ricorso avverso la regolarità della notifica della cartella, in quanto l'agente della riscossione potrebbe incoare, in base ad essa, una nuova procedura per il recupero di crediti, impossibile solo con la maturazione dei termini di decadenza e/o prescrizione per una nuova notifica.
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