Si chiede la disapplicazione della delibera del Consiglio comunale di suddivisione del territorio in microzone, per l’inosservanza del termine, nonché di tutte le successive deliberazioni, presupposte e dipendenti dall'avviso di accertamento. A ciò conseguirebbe l'annullamento dell'atto di variazione catastale.
L'inosservanza del termine stabilito dall'art. 2, comma 3, del D.P.R n. 138/1998, per la delimitazione del territorio comunale in microzone, non comporta l'illegittimità della (successiva) revisione parziale del classamento delle unità immobiliari private site all'interno delle microzone stesse, in attuazione dell'art. 1, comma 335, della legge n. 311/2004.
Ci si deve chiedere cosa accada in difetto di adozione della delibera non solo da parte dell'Amministrazione comunale, entro il termine di 9 mesi, ma anche da parte del Dipartimento del territorio, in funzione sostitutiva, nei successivi 180 giorni, come accaduto nella specie. Il riferimento contenuto nell'art. 1, comma 335, della legge n. 311/2004, che presuppone l'adozione delle microzone ai sensi del D.P.R. n. 138/1998, non lascia dubbi sulla permanenza del potere decisorio, che, ove non esercitato dal Dipartimento del territorio nel termine normativamente previsto, torna a essere di competenza del Comune. Tale soluzione ermeneutica è l'unica possibile, ove si consideri che l'adozione delle microzone continua a essere considerata come un presupposto anche dalla normativa sopravvenuta (l'art. 1, comma 335, della legge n. 311/2004), sicché non può ipotizzarsi neanche in astratto una decadenza dal potere deliberativo in materia. Non si tratta di termine perentorio. Una diversa interpretazione contrasterebbe con il carattere ordinatorio del termine e con la natura meramente acceleratoria del potere sostitutivo, che può essere esercitato in un termine delimitato - 180 giorni - da parte dell'organo cui è attribuito il relativo potere. Né si verte di materia accertativa incidente sulla posizione del singolo, ma di attività normativa di portata generale e strumentale al successivo classamento massivo, dunque di materia per sua natura incompatibile con vincoli di natura estintiva dell'azione pubblica.
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