Si discute se l’agevolazione Tremonti Ambiente possa superare il 20% del costo dell'investimento, fruendo la società delle tariffe incentivanti del II Conto Energia. Ai fini della cumulabilità con tali tariffe, l'importo di riferimento sarebbe il risparmio fiscale attribuito al contribuente.
Compatibilmente con le relative disposizioni in tema di cumulabilità, l'art. 19 del D.M. 5 luglio 2012 prevede espressamente che è possibile beneficiare sia dell'agevolazione fiscale di cui alla Tremonti Ambiente, sia delle tariffe incentivanti riconosciute dal GSE alla produzione di energia elettrica, nei limiti del 20% del costo dell'investimento. L'importo dell'investimento ambientale oggetto del beneficio e rispetto al quale deve essere, con operazione successiva, calcolato il risparmio fiscale, non può eccedere il 20% dell'investimento complessivo (Cass. 21 giugno 2023, n. 17789).
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