Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 18 aprile 2025, n. 749

di Fabio Pace | 18 Aprile 2025
Rassegna di giurisprudenza 18 aprile 2025, n. 749

Una società contesta l’affermazione della tardività dell'istanza di rimborso dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica, in quanto proposta oltre il termine di decadenza biennale, applicabile solo nei confronti del soggetto passivo delle accise e delle addizionali, cioè il fornitore di energia elettrica.
In tema di rimborso dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica, di cui all’art. 6 del D.L. n. 511/1988, il consumatore finale che ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, tale imposta, poi dichiarata in contrasto con il diritto UE, può agire nei confronti dell’Erario, in virtù del principio di effettività, con la ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., senza necessità di provare l’impossibilità o l’eccessiva difficoltà dell’azione nei riguardi del fornitore, dovute alla condizione soggettiva di quest’ultimo, giacché tale azione risulta già preclusa in base al principio secondo cui non può aversi, nei rapporti tra privati, efficacia orizzontale o diretta di una direttiva unionale non attuata (Cass., Sez. T, sent. 29 luglio 2024, n. 21154; Cass., Sez. T, sent. 1° agosto 2024, n. 21749; Cass., Sez. T, sent. 11 settembre 2024, n. 24373 ).
La ripercussione, da parte del fornitore di energia (soggetto d’imposta), sul consumatore finale di un’imposta a titolo di rivalsa, poi dichiarata incompatibile con il diritto UE, costituisce titolo per procedere nei confronti dell'ente impositore (Agenzia dogane) con azione di ripetizione di indebito oggettivo.
L'applicazione del termine prescrizionale ordinario attribuisce al consumatore finale una tutela più ampia rispetto al termine di decadenza biennale ex art. 14, comma 2, del TUA, previsto per il fornitore, soggetto d’imposta; il consumatore può fruire di un termine di prescrizione ordinario per l'azione civilistica di ripetizione dell'indebito più ampio di quello di decadenza assegnato al soggetto passivo per il rimborso (Cass., Sez. 5, ord. 9 novembre 2022, n. 33099; Cass., Sez. 5, ord. 25 ottobre 2022, n. 31609; Cass., Sez. 6-5, ord. 3 giugno 2021, n. 15317; Cass., Sez. 5, sent. 30 ottobre 2019, n. 27791 e n. 27792; Cass., Sez. 5, sent. 15 ottobre 2020, n. 22344 e n. 22345; Cass., Sez. 5, sent. 9 ottobre 2020, n. 21770 e n. 21772; Cass., Sez. 5, sent. 11 febbraio 2020, n. 3233; Cass., Sez. 5, ord. 17 gennaio 2020, n. 901).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il consumatore può richiedere il rimborso dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica direttamente all'Erario, senza dover dimostrare l'impossibilità di agire contro il fornitore.