Una società, nonostante l'omessa trasmissione delle comunicazioni mensili dei dati relativi ai consumi di energia elettrica, ritiene di avere diritto all'aliquota agevolata delle relative accise.
Le dichiarazioni mensili hanno natura solo formale e la dichiarazione annuale si configura come strumento idoneo a consentire il controllo della sussistenza delle condizioni sostanziali per fruire dell'agevolazione.
L'omessa comunicazione mensile dei consumi all'A.F. entro il termine non comporta alcuna decadenza, non essendo tale sanzione prevista da alcuna disposizione e costituendo tale comunicazione un adempimento formale, i cui dati sono comunque riportati nelle comunicazioni annuali, le quali solo assumono rilievo per la liquidazione e l'accertamento dell'accisa (Cass., Sez. V, sent. 15 luglio 2020, n. 14983; Cass., Sez. V, ord. 22 ottobre 2019, n. 26922; Cass., Sez. V, ord. 9 ottobre 2019, n. 25275; Cass., Sez. V, ord. 24 gennaio 2019, n. 1985; Cass., Sez. V, ord. 6 dicembre 2018, n. 31618; Cass., Sez. trib., ord. 27 aprile 2023, n. 11081).
L'omessa comunicazione mensile dei consumi di energia elettrica all'A.F. entro il termine previsto non comporta la decadenza dall'agevolazione di cui all'art. 52, comma 3, lett. f), del TUA (Cass., Sez. trib., sent. 19 dicembre 2024 n. 33284; Cass., Sez. trib., ord. 15 gennaio 2024, n. 1554).
Nella specie, il giudice non ha valutato le quantità di energia effettivamente consumate per ogni mensilità.
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