Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 11 aprile 2025, n. 748

di Fabio Pace | 11 Aprile 2025
Rassegna di giurisprudenza 11 aprile 2025, n. 748

La questione riguarda la pertinenzialità delle aree oggetto del contendere, ai fini dell’esenzione dall’ICI.
Il contribuente che non ha evidenziato in dichiarazione l'esistenza di una pertinenza non può contestare l'atto con cui l'area asseritamente pertinenziale viene assoggettata a ICI, deducendo solo in giudizio la sussistenza del vincolo di pertinenzialità (Cass. 8 maggio 2023, n. 12226; Sez. 6-5, 24 luglio 2012, n. 13017; Sez. 5, 30 marzo 2016, n. 6139; Sez. 5, 3 febbraio 2017, n. 2901; Sez. 5, 17 aprile 2017, n. 9790; Sez. 5, 9 marzo 2021, n. 6406; Sez. 5, 31 agosto 2022, n. 25561; Sez. 5, 2 marzo 2023, n. 6267 e n. 6281).
L'esclusione dell'autonoma tassabilità delle aree pertinenziali ex art. 2 del D.Lgs. n. 504/1992 si fonda sull'accertamento dei presupposti di cui all'art. 817 c.c., desumibili da concreti segni esteriori, consistenti nel fatto che il bene sia effettivamente posto a servizio (o a ornamento) del fabbricato stesso e che non sia possibile una diversa destinazione senza radicale trasformazione (Cass. 24 luglio 2012, n. 13017); tale elemento non è di per sé sufficiente, in quanto l'A.F. deve essere messa a conoscenza di tale destinazione.
Il trattamento agevolatorio delle pertinenze si applica solo se il Comune è effettivamente consapevole di tale vincolo pertinenziale. Tale consapevolezza - se non emerge da elementi di fatto conosciuti per altra via dall'A.F. - non può che provenire dall'adempimento del contribuente alla procedura di comunicazione, non essendo consentito contestare l'atto con cui l'area asseritamente pertinenziale viene assoggettata a tassazione adducendo, solo in giudizio, la sussistenza del vincolo di pertinenzialità (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27573).
Le stesse conclusioni valgono anche con riferimento all'IMU (Cass. 2 marzo 2023, n. 6267). Ai fini dell'esclusione dell'autonoma imponibilità di un'area, in quanto pertinenziale, è necessaria la specifica dichiarazione del contribuente di tale qualifica (Cass. 24 gennaio 2023, n. 2143), in mancanza della quale il contribuente non può accedere al trattamento (più) favorevole ai fini impositivi. In assenza di comunicazione, il contribuente non può invocare la dedotta pertinenzialità solo in sede di giudizio.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il contribuente deve dichiarare la pertinenza dell'area per esentare da ICI e IMU. La mancata comunicazione impedisce di contestare l'imposizione solo in tribunale.