Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 11 aprile 2025, n. 748

di Fabio Pace | 11 Aprile 2025
Rassegna di giurisprudenza 11 aprile 2025, n. 748

L’Agenzia dogane contesta illecito solo perché gli acconti percepiti per cessioni nei confronti di Paesi extra-UE non risultavano nella documentazione doganale prescritta per le esportazioni, indipendentemente da ciò che risultava nelle fatture emesse dal cedente e dalla rettifica dei valori effettuata dall'operatore doganale.
In presenza di un chiaro, preciso e immediatamente evidente contenuto delle fatture allegate, circa i profili rilevanti di qualità, quantità e corrispettivi, e di semplici errori o incompletezze, frutto di mere sviste od omissioni, delle dichiarazioni, è doverosa una lettura unitaria di queste alla luce delle prime; pertanto, in tale caso, la non corretta o completa compilazione delle dichiarazioni esula dalla previsione sanzionatoria di cui all’art. 7, comma 5, del D.Lgs. n. 471/1997, la quale colpisce la difformità della dichiarazione non già sul piano formale (ossia del dato inserito nel modulo corrispondente), ma sul piano sostanziale della sola indicazione (alla stregua, dunque, anche del corredo documentale unito alla dichiarazione).
La sanzione indicata dall’articolo in esame non è stata prevista per punire il semplice errore di trascrizione o di calcolo; se dal resto della documentazione presentata è evidente che si tratta di una svista dell'operatore (per esempio, quando nella fattura il corrispettivo corrisponde esattamente al valore reale della transazione), l'Ufficio interessato si limiterà a correggere l'errore, informando la parte, senza applicare alcuna sanzione.
Tale comportamento non risulta sanzionabile poiché, come previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 472/1997, mancano, in tali fattispecie, coscienza e volontà di commettere un’infrazione (principio di colpevolezza).
Qualora, invece, da tutta la documentazione presentata non sia possibile eliminare ogni dubbio in ordine alla natura del comportamento, anche eventualmente a seguito di ulteriore esibizione di documentazione, si dovrà dare inizio immediatamente alla procedura di infrazione ai sensi degli artt. 16 ss. del D.Lgs. n. 472/1997.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
L'Agenzia doganale contesta illecito per mancata documentazione doganale, ma non sanziona errori formali o omissioni involontarie. La colpevolezza è necessaria per l'applicazione delle sanzioni.