La questione riguarda l’estromissione dal giudizio dell'Agenzia delle Entrate, al contrario titolare di un interesse concreto e attuale a partecipare, inoltre, l’intervento volontario adesivo della stessa Agenzia era possibile, in quanto quest'ultima era la titolare del rapporto controverso.
Nel giudizio tributario promosso contro il concessionario della riscossione, deve ritenersi ammissibile l'intervento adesivo autonomo da parte dell'ente impositore (eventualmente così riqualificando l'intervento in giudizio a seguito di una chiamata in giudizio tardiva dello stesso ente da parte dell'agente della riscossione), in quanto l'art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992, prevede tale possibilità non solo per coloro che siano destinatari dell'atto impositivo, ma anche per le parti del rapporto tributario controverso, tra le quali vi è, indubbiamente, l'ente impositore titolare della pretesa tributaria.
Nel giudizio tributario, è comunque ammissibile l'intervento adesivo autonomo dell'Agenzia delle entrate, giacché la parte pubblica interviene nel processo già pendente per fare valere una propria posizione giuridica nei confronti di una delle parti in causa, cioè il contribuente. Solo sulla scorta di una mera interpretazione letterale dell’art. 14 del D.Lgs. n. 546/1992 (che qualifica gli interventori come i soggetti che, con il ricorrente, sono destinatari dell'atto impugnato o sono parti del rapporto tributario controverso) potrebbe escludersi l'ammissibilità dell'intervento adesivo dipendente nel giudizio tributario, ma tale interpretazione comporterebbe l'immotivata esclusione della possibilità di intervenire in giudizio per soggetti portatori di un interesse giuridicamente rilevante e qualificato (Cass. 12 gennaio 2012, n. 255; 15 settembre 2021, n. 24785).
In fattispecie concernente cartelle esattoriali notificate seguito di controlli automatizzati, ex artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, sussiste l'interesse giuridico dell'ente a intervenire nel giudizio destinato ad accertare la fondatezza formale e sostanziale della pretesa tributaria.
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