Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 11 aprile 2025, n. 748

di Fabio Pace | 11 Aprile 2025
Rassegna di giurisprudenza 11 aprile 2025, n. 748

Si chiede se le somme a titolo di transazione di azione di responsabilità esercitata dalla curatela del fallimento nei confronti del sindaco della società fallita siano inerenti al suo reddito professionale e, dunque, deducibili.
La carica di sindaco in una società di capitali rientra nelle attività professionali di un dottore commercialista e, dunque, gli oneri rivenienti dall’espletamento di tale carica sono deducibili, in quanto inerenti.
Le somme dovute a titolo di responsabilità civile o che, comunque, traggano fonte originaria in un fatto illecito civile, compiuto nell’esercizio d’impresa o professione, non sono indeducibili: esse seguono, ai fini della deducibilità, il principio di inerenza ex art. 109, TUIR (Cass., Sez. 5, ord. 5 novembre 2021, n. 31930).
Poiché un dottore commercialista può espletare l’attività di sindaco di una società di capitali, gli oneri sostenuti a causa e in occasione del suo svolgimento sono inerenti e, dunque, deducibili, a meno che non siano collegati alla commissione di un reato, ex comma 4-bis dell’art. 14 della legge n. 537/1993.
Nella specie non vi è traccia di reato, per cui gli oneri dedotti sono inerenti all’esercizio della professione.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Le somme a titolo di transazione di azione di responsabilità del sindaco della società fallita sono deducibili se inerenti al reddito professionale. (Riassunto: Somme per azione di responsabilità deducibili se inerenti al reddito professionale.)