Si esamina la questione della legittimazione passiva della Regione in ordine a un’istanza di rimborso dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione.
Nella vicenda in esame, alla base delle istanze di rimborso si collocano profili di incompatibilità dell’IRBA con l'art. 1, par. 2, della Dir. n. 2008/118/CE, di armonizzazione del sistema delle accise, per assenza di una finalità specifica qualificante il prelievo, con la conseguente abrogazione del tributo da parte del legislatore italiano (art. 1, comma 628, della legge n. 178/2020, con decorrenza dal 1° gennaio 2021).
L'accertata incompatibilità dell'imposta con il diritto UE esclude che la clausola di salvezza possa sopravvivere alla radicale espunzione del tributo, sicché il giudice nazionale deve disapplicare la norma interna che vorrebbe mantenere al tributo soppresso una residuale efficacia impositiva per il passato, cioè in rapporto alle obbligazioni sorte prima della soppressione (Cass., 6 marzo 2023, n. 6687; Cass., 7 marzo 2023, n. 6858; Cass., 8 marzo 2023, n. 6966; Cass., 19 giugno 2023, n. 17436; Cass., 19 giugno 2023, n. 17529).
Il gettito è stato procurato da una legge dello Stato che non ha riconosciuto alcuna discrezionalità a livello locale, al punto da elidere ogni margine di autonomia finanziaria periferica e non è stato nemmeno gestito dalle Regioni, che hanno svolto un ruolo di servizio all'interno di assetti stabiliti dal legislatore statale.
Le procedure e gli atti di attuazione del prelievo (modelli, dichiarazioni di consumo, canali telematici di trasmissione, ecc.) sono stati unilateralmente definiti dall'Agenzia delle Dogane, che è rimasta titolare dell’accertamento e della riscossione coattiva del tributo. Nessuna competenza è residuata alle Regioni circa la definizione dello schema di attuazione del tributo, regolato, da ultimo, dall'art. 3 della legge n. 549/1995.
Deve, dunque, riconoscersi la legittimazione passiva esclusiva dell'Agenzia delle Dogane nell'azione di rimborso dell'IRBA incassata dalle Regioni, stante la natura erariale del prelievo previsto dal legislatore statale al solo fine di sostituire le fonti di finanziamento degli enti territoriali.
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