L’Agenzia contesta l’applicabilità del cumulo giuridico di sanzioni in caso di omessi e/o tardivi pagamenti d'imposta con inapplicabilità della continuazione, dovendo ogni violazione essere sanzionata singolarmente ed essendo disposto un trattamento sanzionatorio proporzionale e autonomo per ogni mancato pagamento.
L'utilizzo in compensazione di un credito IVA annuale o infrannuale per importi superiori all'ammontare stabilito dall'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, in anticipo rispetto ai termini indicati, concreta una violazione di carattere sostanziale, risolvendosi, sotto il profilo sanzionatorio, in un omesso versamento d’imposta, non assoggettabile all'istituto della continuazione, disciplinato dall’art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997, ma alla più severa disciplina del cumulo materiale delle sanzioni, previsto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997.
Le violazioni tributarie che si esauriscono nel tardivo od omesso versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione non sono soggette alla continuazione, perché questa concerne le violazioni potenzialmente incidenti sulla determinazione dell'imponibile o sulla liquidazione del tributo, mentre il ritardo o l'omissione del pagamento è una violazione che attiene all'imposta già liquidata, per la quale è disposto un trattamento sanzionatorio proporzionale ed autonomo per ciascun mancato pagamento (Cass. ord. 22 marzo 2019, n. 8148; Cass. sent. 20 gennaio 2017, n. 1540; Cass., Sez. 5-6, ord. 31 gennaio 2022, n. 2809).
Il tardivo od omesso versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione fiscale non è assoggettabile alla continuazione, ma alla più severa disciplina del cumulo materiale delle sanzioni, che applica per ciascun mancato o tardivo pagamento un trattamento sanzionatorio, proporzionale e autonomo, pari al 30% di ogni importo non versato (Cass. sent. 20 maggio 2015, n. 10357; ord. 24 gennaio 2018, n. 1733; Cass. ord. 18 febbraio 2020, n. 4155; Cass., Sez. 6-5, ord. 3 marzo 2021, n. 5744).
L'operatività del cumulo giuridico è esclusa per le violazioni sostanziali (Cass. sent. 17 dicembre 2020, n. 28938; Cass., Sez. 5, 16 gennaio 2019, n. 901; Cass., Sez. 5, 25 giugno 2014, n. 14401 e n. 14402).
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