L’Agenzia ritiene applicabile ai crediti erariali il termine di prescrizione ordinario decennale, con riferimento alle cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento impugnata.
Il credito erariale per la riscossione dell'imposta (a seguito di accertamento definitivo) è soggetto non al termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948, primo comma, n. 4), c.c., per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, ma all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, data l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova e autonoma valutazione della sussistenza dei presupposti impositivi (Cass. sent. 14 novembre 20114, n. 24322; sent. 12 novembre 2010, n. 22977; sent. 9 febbraio 2007, n. 2941; sent. 9 agosto 2016, n. 16713; Cass. ord. 11 dicembre 2019, n. 32308; ord. 29 aprile 2020, n. 8297ord. 29 aprile 2020, n. 8297; ord. 28 giugno 2020, n. 12740ord. 28 giugno 2020, n. 12740).
I crediti d’imposta sono, in via generale, soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 c.c., a meno che la legge disponga diversamente e, in particolare i crediti IRPEF e IVA sono soggetti alla prescrizione decennale (Cass. ord. 20 aprile 2018, n. 9906; Cass. ord. 11 dicembre 2019, n. 32308; Cass. ord. 13 novembre 2020, n. 25716; Cass. sent. 14 novembre 2014, n. 24322; Cass. ord. 29 luglio 2020, n. 16232).
Il credito erariale per la riscossione di IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI si prescrive nell'ordinario termine decennale, attesa la mancata previsione di un termine più breve, in deroga a quello di cui all'art. 2946 c.c., mentre non opera l'estinzione quinquennale ex art. 2948, primo comma, n. 4), c.c., in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo e unitario, così che il singolo pagamento non è mai legato ai precedenti, ma risente di nuove e autonome valutazioni circa la sussistenza dei presupposti impositivi (Cass. ord. 29 novembre 2023, n. 33213).
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