L’Agenzia eccepisce l’esclusione dell’immobile dall’agevolazione dell’aliquota IVA del 4%, poiché l’acquisto era precedente all’entrata in vigore della norma e l’abitazione rientrava negli immobili di lusso.
La cessione di un'abitazione di lusso prima dell’entrata in vigore dell’art. 33 del D.Lgs. n. 175/2014 (13 dicembre 2014) è assoggettata all'IVA con aliquota ordinaria e non con quella agevolata, non retroagendo tale norma alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 23/2014, in materia di registro e non ancorando il diverso criterio di individuazione delle abitazioni di lusso alla novella introdotta dall’art. 10 di tale ultimo decreto, ma alla modifica del testo del n. 21) della Tab. A, p. II, allegata al D.P.R. n. 633/1972.
L’allineamento IVA-registro avrebbe effetto, ai fini IVA, dalla stessa data di entrata in vigore dell’imposta di registro ex art. 10, comma 5, cit., sul rilievo che l’art. 33 del D.Lgs. n. 175/2014, in vigore dal 13 dicembre 2014, pur riferendosi all'allineamento della disciplina agevolata della prima casa in materia di IVA a quella dell'imposta di registro, non può trovare applicazione quanto alla debenza del tributo con riferimento ad atti negoziali anteriori alla data di entrata in vigore dell’art. 10, comma 5 (Cass. ord. 17 giugno 2015, n. 12471); l’aliquota agevolata IVA avrebbe cioè effetto dalla stessa data di entrata in vigore dell’art. 10. che, in materia di registro, ha introdotto l’innovazione legislativa relativa all’individuazione delle abitazioni di lusso attraverso il criterio delle categorie catastali, sostituendo i criteri ex D.M. 2 agosto 1969 (Cass. ord. 27 giugno 2016, n. 13235; Cass. ord. 8 ottobre 2018, n. 24654; Cass. ord. 26 marzo 2019, n. 8409).
Il diritto sopravvenuto rileva anche per l'imposta di registro, applicabile in base al principio di alternatività ex art. 40 del TUR: deve essere assoggettato a registro in misura del 2% il trasferimento che ha a oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis all’art. 1 della p. I della Tariffa (Cass., SS.UU., sent. 27 aprile 2022, n. 13145).
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