Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 21 marzo 2025, n. 745

di Fabio Pace | 21 Marzo 2025
Rassegna di giurisprudenza 21 marzo 2025, n. 745

La questione riguarda l’efficacia extra-concorsuale della domanda di ammissione al passivo fallimentare nei confronti del debitore fallito (tornato in bonis), ai fini sia dell’interruzione della prescrizione, sia dell’efficacia della sospensione del decorso della prescrizione fino alla chiusura della procedura concorsuale.
La domanda di ammissione allo stato passivo produce l’effetto interruttivo della prescrizione per il creditore nei confronti della massa, ma anche la sospensione del decorso della prescrizione per tutta la durata della procedura concorsuale con effetti permanenti nella procedura concorsuale (Cass. 9 luglio 2020, n. 14527).
Con la chiusura del fallimento si verificano sia la perdita degli effetti protettivi ai fini della prescrizione prodottisi con la domanda di ammissione al passivo, sia il riacquisto delle azioni esecutive individuali dei creditori. La sospensione del decorso della prescrizione è legata anche al divieto di azioni esecutive individuali. Se il creditore ha conservato i propri diritti di credito durante la procedura anche ai fini prescrizionali, la sua possibilità di agire nei confronti del debitore non può che accompagnarsi alla conservazione dell’effetto sospensivo della prescrizione, invalso in pendenza della procedura concorsuale e non oltre la sua chiusura, con la ripresa in esito alla chiusura di un nuovo periodo prescrizionale (Cass. 9 giugno 2023, n. 16415). Tale effetto è stato ricollegato all’estensione della sospensione del decorso della prescrizione alla garanzia patrimoniale del condebitore solidale (Cass. 19 aprile 2018, n. 9638). Quindi, la domanda di insinuazione al passivo interrompe la prescrizione del credito, con effetti permanenti dalla proposizione della domanda alla chiusura della procedura concorsuale, eccepibili anche nei confronti del debitore tornato in bonis, con decorrenza di un nuovo periodo prescrizionale dalla chiusura della procedura.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La domanda di ammissione al passivo nel fallimento interrompe la prescrizione del credito con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale.