Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 21 marzo 2025, n. 745

di Fabio Pace | 21 Marzo 2025
Rassegna di giurisprudenza 21 marzo 2025, n. 745

Un contribuente ritiene illegittima la plusvalenza contestata sulla cessione di terreni edificabili, erroneamente calcolata dalla data di acquisto dei beni, sebbene anteriore alla data di entrata in vigore della norma. Lamenta anche violazione dell'onere della prova circa il valore dei beni.
La tassazione della plusvalenza prevista dall'art. 67 (già 81), comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 917/1986, come modificato dall'art. 11, comma 1, lett. f), della legge n. 413/1991, non è esclusa nell'ipotesi in cui l'acquisto del bene da parte del contribuente sia intervenuto in data antecedente al 1° gennaio 1992, rilevando esclusivamente, ai fini de quibus, la data della cessione, da parte del contribuente, del terreno sul quale lo strumento urbanistico vigente consenta di edificare.
La norma, disponendo per l'avvenire, rende imponibili redditi realizzati e percepiti dopo l'entrata in vigore della legge, indipendentemente dalla data degli atti ablativi che determinano detta percezione (Cass. 19 luglio 2002, n. 10585). Nel caso previsto dalla lett. b) del comma 1 dell'art. 67 del TUIR rileva solo la data della percezione del corrispettivo per la vendita del terreno edificabile, restando ininfluente la data dell'acquisto.
Sono sempre tassabili, anche in assenza di qualsivoglia intento speculativo, le plusvalenze patrimoniali realizzate a seguito di cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, a prescindere sia dalle modalità di acquisizione degli stessi, sia dal tempo intercorso tra acquisto e rivendita, sia dallo svolgimento o meno sui terreni di alcun tipo di attività da parte del cedente (sent. 15 settembre 2008, n. 23605).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il contribuente contesta la tassazione della plusvalenza su terreni edificabili, sostenendo che la norma si applichi solo dopo l'entrata in vigore della legge.