L’Agenzia eccepisce che l’avviso di accertamento è stato emesso nell’ambito della procedura Docfa attivata dal contribuente, così che l’attribuzione di una categoria catastale diversa da quella proposta all’inizio avrebbe dovuto essere oggetto di successiva dichiarazione Docfa, da sottoporre a vaglio e collaudo dell’A.F.
Quando il Comune - constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto o in situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie - chiede ai titolari di diritti reali su tali immobili, ex art. 1, comma 336, della legge n. 311/2004, di presentare atti di aggiornamento, entro 90 giorni dalla notifica, con le formalità previste dal D.M. n. 701/1994 (dichiarazioni per l'accertamento delle unità immobiliari urbane di nuova costruzione, ex art. 56 del D.P.R. n. 1142/1949, o dichiarazioni di variazione dello stato dei beni, ex art. 20 del R.D.L. n. 652/1939), l’avviso di accertamento catastale con cui l’Agenzia delle entrate rettifichi il classamento aggiornato su iniziativa del contribuente in conformità alla sollecitazione del Comune non deve contenere una motivazione diversa da quella consueta in caso di procedura DOCFA, per la quale è sufficiente la mera indicazione dei dati amministrativo-censuari (categoria, classe, consistenza, superficie e rendita), all’esito della verifica fattane d’ufficio, solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'A.F. e l'eventuale discrasia tra dati proposti e dati attribuiti derivi da una valutazione tecnica degli immobili; se vi è, invece, un divergente apprezzamento degli elementi di fatto indicati dal contribuente, è necessario specificare le differenze riscontrate, sia per consentirgli il pieno esercizio del diritto di difesa, sia per delimitare l'oggetto del contenzioso. Viceversa, se il contribuente non ottempera alla richiesta del Comune nel termine e l’Agenzia provvede d’ufficio, con oneri a carico dell'interessato, all’iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato o alla rettifica del classamento degli immobili segnalati, è fatta salva la facoltà del contribuente, dopo la conclusione del procedimento d’ufficio, di presentare una dichiarazione DOCFA difforme e, se del caso, di impugnare l’avviso di accertamento catastale. Pertanto, in caso di spontanea ottemperanza all’aggiornamento sollecitato dal Comune, il contribuente non può impugnare l’avviso di accertamento catastale - che abbia parzialmente rettificato il classamento aggiornato - per ottenere il ripristino di dati variati in conformità alla dichiarazione DOCFA e accettati dall’Agenzia delle entrate.
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