L'Agenzia ritiene sufficiente la motivazione dell'avviso di accertamento, poiché l’amministratore di fatto era nelle condizioni di potere conoscere gli atti presupposti richiamati nell'atto impositivo notificato, dei quali erano riportati il contenuto essenziale e gli elementi rilevanti per la loro individuazione.
In tema di accertamento, l'obbligo di motivazione degli atti impositivi, come disciplinato dall'art. 7 della legge n. 212/2000 e dall'art. 42 del D.P.R. n. 600/1973, notificati all'amministratore di fatto, è soddisfatto mediante rinvio per relationem al PVC riguardante i maggiori redditi percepiti dalla società, ancorché solo a quest'ultima notificato, giacché egli, ingerendosi nell'amministrazione ed esercitando i poteri propri inerenti alla gestione societaria, pur in difetto di una formale investitura, ha l'obbligo, al pari dell'amministratore di diritto, di conoscere l'andamento dell'intera attività sociale, compresi gli atti impositivi emessi nei confronti dell'ente e i relativi documenti giustificativi, al fine di reagire mediante impugnazione, ove ritenuti illegittimi.
L'A.F. non ha l'obbligo di allegare all'atto impositivo i documenti richiamati, potendo limitarsi a riprodurne il contenuto essenziale (Cass. sent. 30 dicembre 2024, n. 34906). Inoltre, l'avviso di accertamento, nell'ipotesi di doppia motivazione per relationem, è legittimo ove il PVC richiamato, a propria volta, faccia riferimento a documenti in possesso o comunque conosciuti o agevolmente conoscibili dal contribuente (Cass. ord. 12 dicembre 2018, n. 32127; Cass. sent. 24 novembre 2017, n. 28060).
L'amministratore di fatto (ancorché di una società di persone) non è legittimato a ricevere la notificazione dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della società, perché l'atto impositivo deve essere consegnato alla persona che rappresenta l'ente secondo la legge, ai sensi dell'art. 145, primo comma, c.p.c.; peraltro, l'amministratore di fatto non può lamentare la lesione del proprio diritto di difesa per non avere ricevuto personalmente, da parte dell'ente impositore, la notificazione di un atto idoneo all'istaurazione del contraddittorio preventivo, in quanto si deve ritenere che fosse comunque a conoscenza di ogni vicenda riguardante la società (Cass. ord. 16 febbraio 2023, n. 4823).
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