L’Agenzia asserisce che l’inadempienza del consorzio nel dovuto pagamento della cartella per debito fiscale attinente a mancato versamento di ritenute su retribuzioni di dipendenti era foriera di maturazione di interessi e sanzioni, nonostante la presentazione di domanda di concordato con riserva.
L'imprenditore che abbia presentato la domanda di concordato, anche con riserva, ai sensi dell'art. 161 l.f., è tenuto al pagamento delle ritenute fiscali sulle retribuzioni che corrisponde ai propri dipendenti in relazione alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale, consentitagli dall'art.168 l.f., così che il mancato o ritardato versamento delle stesse comporta la maturazione delle previste sanzioni e degli interessi. Con riferimento, invece, alle ritenute relative alle retribuzioni anteriori alla domanda suddetta, il pagamento non è possibile, in quanto trattasi di debiti pregressi, salva l'ipotesi prevista dall'art. 182-quinquies, quinto comma, l.f.
Se è vero che il debitore che abbia presentato domanda di concordato, ancorché con riserva, non possa pagare debiti pregressi, se non nei casi previsti dalla legge (in particolare, in favore dei fornitori strategici per prestazioni di beni e servizi essenziali alla prosecuzione dell'attività e funzionali al migliore soddisfacimento dei creditori, il tutto ai sensi dell'art. 182-quinquies, quinto comma, l.f., oggi art. 100, del CCII), è, tuttavia, pacifico che egli possa e debba pagare i debiti sorti durante la gestione provvisoria - che, quindi, si sviluppa dalla data di presentazione della domanda fino a quella di eventuale omologazione - espressione della conservazione dell'esercizio dell'impresa. Il pagamento dei dipendenti costituisce atto di ordinaria amministrazione e da ciò discende che i relativi accessori, per sanzioni e interessi, trattandosi di debiti tributari, maturano senz'altro, trovando il presupposto nell'inadempimento dell'obbligo di versamento.
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