Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 7 febbraio 2025, n. 739

di Fabio Pace | 7 Febbraio 2025
Rassegna di giurisprudenza 7 febbraio 2025, n. 739

Si ritiene che l'accertamento del vincolo pertinenziale e della ruralità di un bene prescinda dall'annotazione catastale e che il diritto ai benefici fiscali a pertinenze costituite da fabbricati sovrastanti il fondo spetti ove gli stessi siano permanentemente destinati a custodia di macchine agricole, attrezzi e scorte per coltivare.
L'agevolazione prevista dall’art. 2, comma 4-bis, del D.L. n. 194/2009, con riferimento agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, implica la ricorrenza del vincolo pertinenziale tra il bene principale e quello accessorio, che va accertato in concreto e prescinde dal classamento catastale e dall'annotazione di ruralità delle unità immobiliari, che non devono essere necessariamente qualificate come rurali.
La nozione di pertinenza si trae da quella generale ex art. 817 c.c. (Cass. 18 gennaio 2019, n. 1301; 3 marzo 2014, n. 4892; 17 febbraio 2015, n. 3148; 13 marzo 2013, n. 6259; 22 maggio 2019, n. 13742; 30 maggio 2018, n. 13606; 23 giugno 2017, n. 15668; 21 settembre 2016, n. 18470; 30 dicembre 2015, n. 26077; 8 novembre 2013, n. 25170; 29 ottobre 2010, n. 22128; 30 novembre 2009, n. 25127).
L'accertamento del vincolo pertinenziale si fonda sui presupposti di cui all'art. 817 c.c., desumibili da concreti segni esteriori dimostrativi della volontà del titolare, consistenti nel fatto oggettivo che il bene sia effettivamente posto, da parte del proprietario del fabbricato principale, a servizio (o a ornamento) del fabbricato stesso (Cass. 22 maggio 2019, n. 13742; Cass. 30 maggio 2018, n. 13606; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26077; Cass. 8 novembre 2013, n. 25170; 29 ottobre 2010, n. 22128; 30 novembre 2009, n. 25127).
Prevale una visione economica-funzionale, per cui la pertinenzialità si configura in funzione dell'attività d’impresa, rientrandovi tutti i fabbricati funzionali all'attività agricola (Cass. 12 febbraio 2021, n. 3597).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
L'accertamento del vincolo pertinenziale e della ruralità prescinde dall'annotazione catastale. I benefici fiscali spettano se le pertinenze sono permanentemente destinate a scopi agricoli.