Il caso riguarda un ricorso per cassazione proposto da alcuni contribuenti avverso una sentenza della Commissione tributaria centrale.
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso la decisione della Commissione tributaria centrale che sia stato proposto dopo il decorso del termine di cui all’art. 327, primo comma, c.p.c., anche nell’ipotesi in cui alla parte non sia stata ritualmente comunicata la data dell’udienza di discussione, purché alla stessa sia stato notificato il ricorso proposto dalla controparte innanzi la Commissione centrale.
La proponibilità del ricorso per cassazione contro le decisioni della CTC è preclusa quando, indipendentemente dagli adempimenti della notificazione o comunicazione del dispositivo, sia trascorso un anno dalla data della sua pubblicazione, cioè del deposito in segreteria (Cass. sent. 9 marzo 1994, n. 2303; Cass. sent. 14 novembre 1989, n. 4846; Cass. sent. 9 luglio 1989, n. 3251). L’inosservanza di tale disposizione è sufficiente a che il ricorso sia dichiarato inammissibile in forza dell’avvenuto passaggio in giudicato della decisione impugnata alla data in cui il ricorso è stato proposto.
Anche nel vigore del D.P.R. n. 636/1972, si applica, ai fini dell’impugnazione delle decisioni delle Commissioni tributarie, il termine annuale di decadenza - decorrente dalla pubblicazione della sentenza, indipendentemente dalla comunicazione del dispositivo da parte della segreteria - stabilito dall’art. 327 c.p.c., senza che rilevino né la nullità della notificazione della predetta comunicazione né la mancata conoscenza - per omissione del relativo avviso - della data di fissazione dell’udienza di discussione (Cass. sent. 27 giugno 2003, n. 10223; Cass. sent. 7 aprile 2006, n. 8265; Cass. sent. 26 febbraio 2004, n. 3902).
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