Si chiede se per l’esenzione dalla ritenuta sugli interessi, i requisiti soggettivi del finanziatore debbano essere rivestiti dal percettore materiale degli interessi o dal beneficiario effettivo degli stessi, individuato attraverso il cd. approccio look-through che può rendersi necessario nelle ipotesi di finanziamenti infragruppo.
La previsione di cui all’art. 26, comma 5-bis, del D.P.R. n. 600/1973, che esonera dalla ritenuta alla fonte di cui al precedente comma 5 gli interessi e gli altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese italiane, è volta a favorire l’accesso al credito estero da parte degli operatori residenti, eliminando il rischio di una doppia imposizione giuridica degli interessi, che verrebbe altrimenti traslato sul debitore attraverso apposite clausole contrattuali. A tale fine, nel caso di finanziamento indiretto, caratterizzato dall’interposizione di un soggetto che percepisce materialmente gli interessi, ma è poi tenuto a retrocederli a un terzo, sostanziale erogatore, è con riferimento a quest’ultimo, inteso quale beneficiario effettivo del reddito imponibile, che va accertato il possesso dei requisiti soggettivi stabiliti dalla norma.
Il riferimento al beneficiario effettivo, piuttosto che al materiale percettore del reddito, costituisce una corretta applicazione del principio di capacità contributiva e la relativa verifica va compiuta caso per caso, indagando su chi sia l’effettivo titolare del flusso reddituale (Cass. sent. 10 luglio 2020, n. 14756).
Se, come nella specie, il rapporto di finanziamento è connotato da un’interposizione, ragion per cui il materiale percettore degli interessi risulta tenuto a retrocedere quanto incassato a favore di un terzo, in capo al soggetto interposto non può verificarsi nessun fenomeno di doppia imposizione che necessiti di essere eliminato per effetto del riconoscimento dell’applicazione del regime di esenzione da ritenuta; d’altro canto, la doppia imposizione - che la norma intende invece prevenire - si verificherebbe in capo al beneficiario effettivo che subisce la tassazione sui relativi interessi.
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