Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 28 febbraio 2025, n. 742

di Fabio Pace | 28 Febbraio 2025
Rassegna di giurisprudenza 28 febbraio 2025, n. 742

Si chiede come vada qualificata la cessione di un credito pro-soluto a un prezzo inferiore al suo effettivo valore, nelle componenti negative di reddito, cioè se si tratti di deducibilità della minusvalenza, derivante da un atto di disposizione, o di perdita su crediti.
La cessione di un credito pro-soluto a un prezzo inferiore al suo effettivo valore costituisce una perdita su crediti, che, in presenza del requisito dell’inerenza, è deducibile, ex art. 101, comma 5, del TUIR, solo a condizione che risulti da elementi certi e precisi o che il debitore sia assoggettato a procedura concorsuale. Peraltro, l’automatica deducibilità opera solo in quest’ultimo caso, stanti le garanzie derivanti dalle procedure concorsuali sul piano della certezza dell’insolvibilità e dell’entità delle perdite, mentre in tutti gli altri casi è chiesta la prova dell’effettiva riduzione di valore del credito, indipendentemente dal corrispettivo pattuito per la cessione, e, dunque, dell’oggettiva definitività della perdita, di cui è onerato il contribuente (Cass. 24 luglio 2014, n. 16823).
È necessario che le perdite risultino da elementi certi precisi o che il debitore sia stato assoggettato procedure concorsuali, non comportando la cessione pro soluto comunque la deducibilità delle perdite, ancorché in assenza di previsione in bilancio di un fondo accantonamento rischi su crediti, la cui esistenza comporta che le perdite sono deducibili solo per l’eventuale quota non coperta (Cass. 11 novembre 2020, n. 15563).
Il discrimine tra perdite su crediti e svalutazione di crediti si correla alla definitività del venire meno della posta attiva, nel senso che si ha perdita del credito quando esso è divenuto definitivamente inesigibile, mentre si ha svalutazione quando il credito è solo temporaneamente non realizzabile (Cass. 4 maggio 2018, n. 10686). Le perdite su crediti possono essere dedotte solo per la parte eccedente l’ammontare dell’accantonamento dei rischi su crediti nei precedenti esercizi (Cass. 3 aprile 2019, n. 9237).

Contenuto riservato agli
Abbonati MySolution

Sei già Abbonato?

Esegui qui l'accesso

Non sei ancora Abbonato?

Richiedi info
Promo 15 giorni
Sintesi elaborata da MySolution IA:
La cessione di un credito pro-soluto a un prezzo inferiore al suo valore costituisce una perdita su crediti deducibile solo con elementi certi e precisi.