Un’associazione professionale ritiene deducibile l’intero costo di trasporto (non il solo 40%) rimborsato su base chilometrica ai singoli associati, che avevano sostenuto la spesa utilizzando i propri mezzi di trasporto.
Ricorrendo il requisito della strumentalità della spesa all’attività professionale propria dell’associazione, il cui onere della prova grava sul contribuente, ove il trasporto sia effettuato con mezzo proprio di un singolo professionista associato, la spesa stessa è deducibile integralmente da parte dell’associazione professionale che l’abbia rimborsata (Cass. ord. 12 gennaio 2022, n. 776), restando la previsione della deducibilità limitata al 40% delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto utilizzati riconducibile alla diversa ipotesi dei veicoli strumentali all’attività dell’associazione professionale.
La deducibilità ridotta, nella misura forfetaria del 40%, dei costi di trasporto prevista dall’art. 164 del TUIR, è collegata solo ai veicoli di proprietà dell’associazione, tenendo conto della non stretta strumentalità dei beni all’attività professionale, mentre nella specie si trattava di rimborso di spese relative all’espletamento di specifici incarichi professionali, sostenute utilizzando mezzi non dell’associazione.
Si tratta di una norma speciale rispetto al criterio di deducibilità generale delle spese ex art. 54 del TUIR.
L’art. 95 del TUIR configura espressamente l’ipotesi di rimborso delle spese di trasporto affrontate dal dipendente autorizzato all’utilizzo del mezzo proprio, le quali saranno deducibili non nella misura di cui all’art. 164, ma in quella di cui all’art. 95.
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