Si chiede se, ai fini della definizione agevolata della lite, siano scomputabili le somme versate per definire le sole sanzioni (ex art. 17 del D.Lgs. n. 472/1997), che non hanno costituito materia del contendere.
Ai sensi dell’art. 1, comma 196, della legge n. 197/2022, dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio, compresi gli importi versati per la definizione delle sanzioni ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997.
L’affermazione della rilevanza degli importi versati per la definizione delle sanzioni ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997, quali somme da scomputare ai fini dell’importo da versare per la definizione agevolata della lite, in riferimento all’art. 6 del D.L. n. 119/2018 (Cass. 25 gennaio 2023, n. 2378), vale anche nel sistema della definizione agevolata ex art. 1, commi 186 ss. della legge n. 197/2022.
A differenza di altre precedenti disposizioni clemenziali o condonistiche, la novella del 2018 (e così quella del 2022) consente di calcolare, ai fini della definizione agevolata, tutte le somme "a qualsiasi titolo" versate nel corso del giudizio. In quanto lex specialis e posteriore, essa deroga all’altra disposizione premiale, il D.Lgs. n. 472/1997, che consente di definire le sanzioni con un abbuono di due terzi, rinunciando alla loro ripetizione, concentrando il contenzioso solo sulle imposte. Le due disposizioni non sono, cioè, incompatibili, poiché una contiene l’altra, nel senso che la definizione delle sanzioni ex D.Lgs. n. 472/1997 ha collegamento con la definizione condonistica. Accedendo ai benefici della prima, le somme relative escono dal contenzioso, divenendo definitivamente irripetibili, ma restano sempre somme corrisposte in ragione e in costanza della controversia che si vuole definire con il condono. Inoltre, chi avesse pagato - pure in misura ridotta - le sanzioni e non potesse tenerne conto nel calcolo del dovuto subirebbe trattamento peggiore di chi non ha pagato nulla, poiché entrambi sarebbero tenuti a pagare la stessa somma.
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