L’Agenzia nega la fruibilità dell'agevolazione prima casa in ipotesi di acquisto di immobile collabente di categoria catastale F/2 da ristrutturare per destinarlo ad abitazione principale.
In materia di agevolazione prima casa (art. 1, Nota II-bis, della Tariffa, p. I, allegata al D.P.R. n. 131/1986), posto che la norma agevolativa non esige l'idoneità abitativa dell'immobile già al momento dell'acquisto, il beneficio può essere riconosciuto anche all'acquirente di immobile collabente, non ostandovi la classificazione del fabbricato in categoria catastale F/2 e, invece, rilevando la suscettibilità dell'immobile acquistato a essere destinato, con i dovuti interventi edilizi, all'uso abitativo.
La collabenza produce l'improduttività di reddito, ma non fa venir meno in capo all'immobile - fino a eventuale completa demolizione - la tipologia normativa di fabbricato (Cass. sent. 19 luglio 2017, n. 17815).
Può beneficiare delle agevolazioni prima casa l'acquirente di immobile in corso di costruzione, da destinare ad abitazione non di lusso (Cass. 18 giugno 2002, n. 8748; Cass. sent. 17 febbraio 2022, n. 5180).
La circostanza che il cespite presenti caratteristiche di degrado tali da esigere importanti opere edili di intervento o la previa demolizione e successiva ricostruzione, se destinato a finalità abitativa, non può limitare l'accesso al beneficio fiscale; rileva solo che l'immobile sia strutturalmente destinato ad uso abitativo, non essendo richiesto che esso sia già idoneo all'acquisto (Cass. sent. 10 settembre 2004, n. 18300).
La dichiarata intenzione di adibire l'immobile collabente a futura abitazione è requisito sufficiente per accedere ai benefici fiscali della prima casa, non elisa dall'inserimento del fabbricato nella categoria F/2 (anziché in F/3) (Cass. 20 settembre 2006, n. 20376; Cass. 17 ottobre 2005, n. 20066; Cass. 10 settembre 2004, n. 18300; Cass. 28 marzo 2003, n. 2714; Cass. 12 marzo 2003, n. 3604).
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