Si contesta il mancato riconoscimento dell'esenzione a parte degli immobili, in quanto non utilizzati.
Anche se l'inutilizzabilità di fatto non assume rilievo, essendo rimessa a una scelta della parte, che non incide sulla destinazione e rilevanza economica del bene, per l'anno in contestazione, non è mai stata presentata al Comune alcuna dichiarazione attestante l'inagibilità e il non utilizzo degli immobili né è stata data prova in giudizio della conoscenza, in capo al Comune, dello stato di inagibilità. L'affermazione secondo cui la riduzione dell'IMU va riconosciuta, in base al principio di buona fede e di leale collaborazione tra le parti e anche in assenza di specifica dichiarazione, se lo stato di inagibilità è noto al Comune, richiede la prova della conoscenza da parte dell'ente dello stato di inagibilità e inutilizzabilità delle unità immobiliari oggetto di accertamento (Cass. 15 settembre 2023, n. 26679).
In tema di IMU e nell'ipotesi di immobile inagibile, l'imposta va ridotta, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.L. n. 201/2011, nella misura del 50%, anche in assenza di richiesta del contribuente, quando lo stato di inagibilità è noto al Comune, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente, di cui è espressione anche la regola secondo cui a quest'ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune (Cass. 26 marzo 2021, n. 8592).
Nella specie si deduce che la prova del degrado e dell'inutilizzo era nota, tanto che l'immobile sarebbe stato poi demolito, e che è stata prodotta solo in giudizio una perizia di parte, corredata da prove fotografiche e documentali. Tale circostanza non è univoca, potendo la demolizione trovare la propria ragione anche in diversi presupposti e la produzione in sede di giudizio non è idonea a fornire una comunicazione retroattiva sullo stato dell'immobile. Difetta, quindi, la prova di una conoscenza aliunde pregressa dell'ente impositore.
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