L'Agenzia insiste nella correttezza della tassazione del rapporto fideiussorio ritenuto atto distinto e autonomo rispetto alla condanna disposta dal decreto ingiuntivo sottoposto a registrazione, da tassare con l'applicazione dell'aliquota proporzionale dello 0,50%.
In tema di alternatività IVA-registro, in presenza di un decreto ingiuntivo, unico titolo esecutivo ottenuto dal creditore soggetto a IVA, nei confronti sia del debitore principale, sia del fideiussore, l'elemento dirimente è il conseguimento da parte dello stesso creditore di un unico titolo, così che, in tale ipotesi, non è applicabile l'imposta di registro in misura proporzionale, bensì in misura fissa, in base alla previsione della nota II all'art. 8 della Tariffa annessa al D.P.R. n. 131/1986, senza che assuma rilievo che il provvedimento giudiziale sia stato emesso contro il solo debitore principale, il solo fideiussore o contro entrambi.
Alla specie si applica il principio secondo cui la registrazione del decreto ingiuntivo esecutivo ottenuto dal creditore per il pagamento di somme assoggettate a IVA gode dell'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, giusta il principio dell'alternatività ex art. 40 del TUR. Il dato secondo cui l'ingiunzione di pagamento è emessa contro il solo debitore principale, contro il solo fideiussore o contro entrambi, sempre che non si tratti di soggetti IVA, non rileva (Cass., Sez. 1, 7 aprile 1998, n. 3572; Sez. 1, 12 maggio 1998, n. 4767 e n. 4771; Sez. 1, 14 maggio 1998, n. 4862; Sez. 1, 3 marzo 1999, n. 1776; Sez. 1, 2 ottobre 1999, n. 10935; Sez. 5, 22 dicembre 2000, n. 16098; Sez. 5, 15 giugno 2001, n. 8127; Sez. 5, 20 aprile 2007, n. 9390).
Decisiva è la posizione del creditore: se è soggetto IVA e se l'adempimento reclamato è riconducibile in una fattispecie che implichi l'insorgenza del suo obbligo di pagare l'IVA, il provvedimento giudiziale assume la consistenza di condanna a un pagamento sottoposto a IVA. Ciò giustifica la prevalenza dell'IVA sull'imposta di registro proporzionale, dato che la regola si collega al mero assoggettamento di quel pagamento all'IVA (Sez. 5, sent. 11 giugno 2024, n. 16229; Cass., Sez. Un., sent. 10 luglio 2019, n. 18520).
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