Si censura la valutazione quantitativa dell'inerenza di spese di sponsorizzazione a favore di ASD.
L’art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002, stabilisce una presunzione assoluta di deducibilità del costo, rendendo non sindacabile la scelta dell'imprenditore di promuovere il nome, il marchio o l'immagine con iniziative pubblicitarie nel settore sportivo dilettantistico; non si può negare lo scomputo di costi di sponsorizzazione in base a un’asserita assenza di una diretta aspettativa di ritorno commerciale, dato che tale soluzione non si porrebbe neppure in linea con la stessa nozione di inerenza, che è di natura qualitativa e non quantitativa (Cass. 20 dicembre 2018, n. 33030; Cass. 16 dicembre 2019, n. 33120; Cass. 4 marzo 2020, n. 6017) e non è, dunque, più basata sulla necessaria riconducibilità dell'onere alla percezione di ricavi da parte dell'impresa che sostiene il costo; né è consentito contestare l’incongruità o l'antieconomicità del costo (Cass. 10 febbraio 2023, n. 4274; Cass. 16 luglio 2020, n. 15179), poiché individuare l'ammontare congruo di una sponsorizzazione è improponibile, se non impossibile. Infatti, tali spese sono i sostenute nella prospettiva di aumentare i ricavi, senza garanzia che l’obiettivo sia raggiunto (Cass. 27 luglio 2021, n. 21452).
Dunque, il peculiare regime approntato dall'art. 90, comma 8, in forza della sua natura agevolativa, fissa una presunzione assoluta di inerenza e congruità delle sponsorizzazioni rese a favore di associazioni sportive dilettantistiche laddove risultino soddisfatti i requisiti indicati, ossia che i corrispettivi erogati siano destinati alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante e sia riscontrata, a fronte dell'erogazione, una specifica attività del beneficiario della medesima (Cass. 19 gennaio 2018, n. 1420; Cass. 6 maggio 2019, n. 11797; Cass. 15 gennaio 2020, n. 8540; Cass. 7 febbraio 2024, n. 3470), e consente, di conseguenza, di ritenere integralmente deducibili tali spese dal soggetto sponsor.
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