L’Ufficio osserva che obbligato al pagamento dell'accisa è il titolare dell'officina elettrica e non il semplice utilizzatore del gruppo elettrogeno, indipendentemente dalla riferibilità del consumo a determinati consumatori finali, quali gli utilizzatori dei gruppi elettrogeni.
Costituisce fatto generatore del pagamento dell'accisa il noleggio a freddo di gruppi elettrogeni che non rientrino nei casi previsti dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1995, rivestendo il noleggiatore la qualifica di officina di produzione, ove ponga in essere un'attività organizzata, con abitualità e professionalità, finalizzata a consentire la produzione di energia elettrica attraverso il noleggio di apparati di produzione di elettricità, a nulla rilevando che la materiale produzione di energia avvenga al domicilio dei noleggianti.
I soggetti tenuti al pagamento dell'accisa sono tenuti all'obbligo di denuncia dell'attività all'Ufficio delle Dogane competente (art. 53, comma 4, del TUA), al fine di ottenere una licenza di esercizio (art. 53, comma 7 ), i cui costi sono disciplinati dall'art. 63. In ogni caso, le accise sono prelevate sul produttore (art. 2 della Dir. n. 2008/118/CEE) e il presupposto dell'imposizione si realizza al momento dell'immissione in consumo. Presupposto impositivo è, pertanto, l'esercizio di un’officina di produzione, costituita dall'esercizio imprenditoriale dell'attività di produzione di energia tramite un complesso di apparati di produzione, accumulazione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica (Cass., Sez. V, 12 aprile 2019, n. 10301).
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