Si discute se, a fronte di un precedente atto impositivo parziale oggetto di accertamento con adesione, l'ulteriore azione accertatrice sia possibile solo in caso di sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.
In tema di accertamento con adesione, le ipotesi, contemplate dal comma 4 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 218/1997, in cui l'intervenuta definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti dagli artt. 43 del D.P.R. n. 600/1973 e 57 del D.P.R. n. 633/1972, sono da considerare fra loro alternative. Conseguentemente, nel caso in cui un avviso di accertamento parziale ex artt. 41-bis del D.P.R. n. 600/1973 o 54, quinto comma, del D.P.R. n. 633/1972, sia stato definito con adesione, l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice nell'osservanza dei termini predetti deve ritenersi consentito, ai sensi della lett. b) del comma 4 innanzi citato, indipendentemente dalla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'Ufficio, come, invece, richiesto nella diversa ipotesi prevista dalla precedente lett. a).
In caso di accertamento parziale definito con adesione, l'A.F. può legittimamente rinnovare l’esercizio della potestà accertativa, purché entro i termini stabiliti, anche senza sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.
L'accertamento parziale ex art. 41-bis del D.P.R. n. 600/1973 (nell’IVA art. 54, quinto comma, del D.P.R. n. 633/1972) costituisce uno strumento diretto a perseguire finalità di sollecita emersione della materia imponibile e non rappresenta un metodo di accertamento autonomo rispetto alle previsioni di cui agli artt. 38 e 39 del D.P.R. n. 600/1973 e 54 e 55 del D.P.R. n. 633/1972, ma una modalità che ne segue le regole.
La differenza qualitativa di tale accertamento rispetto a quello ordinario non discende dalla particolare semplicità della segnalazione, potendo basarsi anche su una verifica generale (Cass. ord. 12 gennaio 2022, n. 771; sent. 23 settembre 2021, n. 25805; sent. 10 luglio 2020, n. 14756; sent. 28 ottobre 2015, n. 21992sent. 28 ottobre 2015, n. 21992).
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