L’omessa dichiarazione per l'esonero dall’IMU per i beni (fabbricati) merce, volta a manifestare la volontà di godere del beneficio, comporta la decadenza dall'agevolazione. La società sostiene l'illegittimità della sanzione irrogata, che doveva essere almeno ridotta, in applicazione del favor rei.
L'art. 1, comma 769, della legge n. 160/2019, vigente dall'anno d’imposta 2020, che ha previsto l'esonero dall'IMU per gli immobili cd. beni-merce a seguito di relativa dichiarazione, non avendo abrogato l'obbligo dichiarativo di cui al comma 5-bis dell'art. 2 del D.L. n. 102/2013, non ha comportato alcuna abolitio criminis, restando, pertanto, dovute anche le sanzioni in caso di omessa presentazione della dichiarazione.
Ribadito che il menzionato art. 1, comma 769, della legge n. 160/2019, non ha inciso sulla disciplina IMU in termini retroattivi e non ha abrogato il menzionato comma 5-bis dell'art. 2 del D.L. n. 102/2013, non vi è motivo di escludere le sanzioni, restando confermata la necessità - da intendere a pena di decadenza - della predetta dichiarazione, in mancanza della quale l'imposta è dovuta con le relative sanzioni, non essendovi stata, sotto tale profilo, alcuna "abolitio criminis" (Cass., Sez. Un., 27 aprile 2022, n. 13145).
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