Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 24 gennaio 2025, n. 737

di Fabio Pace | 24 Gennaio 2025
Rassegna di giurisprudenza 24 gennaio 2025, n. 737

L’Agenzia eccepisce l'inammissibilità della censura concernente la legittimità della delega, proposta per la prima volta in appello. La delega prodotta in primo grado andava contestata con un motivo aggiunto.
La contestazione di nullità dell'avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato pone a carico dell'A.F. l'onere di dimostrare il corretto esercizio del potere, con il deposito in giudizio di documenti comprovanti la sussistenza della delega di firma. Il contribuente può limitarsi a contestare la validità della documentazione prodotta, senza la necessità di proporre motivi aggiunti ex art. 24 del D.Lgs. n. 546/1992; tuttavia, in difetto di specifica contestazione, il giudice, in applicazione del principio di acquisizione della prova, deve valutare autonomamente tale documentazione, ai fini dell'effettiva sussistenza della delega di firma, senza che possa ritenere la validità della sottoscrizione dell'atto impositivo in applicazione del principio di cui all'art. 115, primo comma, c.p.c.
Il principio di non contestazione va coordinato con il principio di acquisizione probatoria, secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute, concorrono alla formazione del libero convincimento del giudice, non condizionato dalla loro provenienza, mentre le regole sull'onere della prova hanno portata residuale (Cass. 13 aprile 2023, n. 9863; Cass. S.U. 16 febbraio 2023, n. 4835).
Il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. ha per oggetto fatti storici sottesi a domande ed eccezioni e non può riguardare le conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti (Cass. 5 marzo 2020, n. 6172; Cass. 23 maggio 2024, n. 14399; Cass. 17 novembre 2021, n. 35037). Una volta prodotta la documentazione concernente la delega da parte di AE, i fatti rappresentati in quel documento entrano a fare parte del processo, sicché il giudice deve valutarne autonomamente la legittimità e la rilevanza, indipendentemente dalla sussistenza di una specifica contestazione del documento da parte del contribuente.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il testo tratta della necessità di contestare adeguatamente la documentazione prodotta in giudizio e del principio di acquisizione probatoria da parte del giudice.