Una società ritiene di avere provato di non avere traslato su altri soggetti l'accisa agevolata assolta sul gas naturale, quale impedimento del rimborso, e che l’Agenzia non abbia provato il suo indebito arricchimento.
In tema di accise sul gas naturale, la traslazione dell'imposta può avvenire anche allorquando il contribuente tenuto al pagamento dell'imposta sia anche il consumatore finale del gas, cioè utilizzi direttamente detto prodotto energetico per la produzione di energia elettrica; in tale caso, il contribuente di fatto o soggetto inciso sarà il consumatore dell'energia elettrica prodotta.
L'onere della prova della traslazione delle accise sul gas naturale, quale fattore impeditivo del diritto al rimborso, ai sensi dell'art. 29 della legge n. 428/1990 (anche dopo le modifiche apportate dall'art. 21 della legge n. 13/2007), è a carico dell'Agenzia delle dogane, la quale può ricorrere anche a presunzioni, purché gravi precise e concordanti ai sensi dell'art. 2729 c.c.; pertanto, l'appostazione di una voce generica nel bilancio d'esercizio dell'imprenditore tenuto al pagamento delle accise, costituendo un mero indizio, non è idonea di per sé sola a integrare la prova indiziaria della traslazione dell'imposta su terzi, a meno che dal bilancio si evinca che l'imposta pagata dall'imprenditore sia collocata tra i costi di produzione del reddito, dei quali si tiene normalmente conto ai fini della determinazione del prezzo.
In caso di richiesta di rimborso di un’accisa armonizzata, la mancata traslazione del tributo non è elemento del fatto costitutivo del diritto al rimborso, essendo, invece, l'avvenuta traslazione un fatto impeditivo di tale diritto, con conseguente onere a carico dell'A.F. di provare tale fatto impeditivo, attraverso presunzioni aventi i requisiti ex art. 2729 c.c., ma non anche con presunzioni semplici. L'A.F., per escludere il diritto al rimborso, ha anche l'onere di dimostrare l'esistenza di un effettivo arricchimento conseguibile per effetto del rimborso (Cass. 1° ottobre 2015, n. 19618; Cass. 24 luglio 2019, n. 19975; Cass. 6 febbraio 2020, n. 2810; Cass. 20 ottobre 2020, n. 22823; Cass. 26 ottobre 2022, n. 31679; Cass. 16 febbraio 2023, n. 4933).
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