L’Agenzia eccepisce errata individuazione del limite applicabile da regolamento de minimis, contestandone il superamento e negando integralmente i rimborsi. Mancherebbe anche la prova di non avere percepito altri aiuti di Stato nei tre trienni in ragione dell'entrata in vigore della norma o con riguardo a trienni mobili.
In tema di aiuti di Stato cd. de minimis, nel rispetto dell'art. 107 (già art. 87) del TFUE, la sussistenza delle condizioni per usufruirne va valutata avendo riguardo alle soglie fissate dal regolamento CE vigente all'epoca della concessione del beneficio, che coincide con il momento in cui l'aiuto è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, indipendentemente dalla data di erogazione.
Gli aiuti individuali giustificano una deroga al divieto di aiuti di Stato solo se si mantengono sotto la soglia stabilita, così che, in caso di superamento, tale divieto, che involge l'intera somma, riacquista pieno vigore (Cass. 3 novembre 2023, n. 30651).
Spetta al giudice di merito valutare se, nella singola fattispecie, ricorre l'ipotesi di aiuto individuale che, al momento della sua concessione, soddisfi le condizioni previste dai regolamenti UE che prevedono gli aiuti de minimis (Cass. 27 novembre 2019, n. 30927).
I 3 anni, rispetto ai quali verificare che non sia stata superata, con l'importo complessivo degli aiuti ottenuti, la soglia dei regolamenti de minimis, decorre dal momento dell'ottenimento del primo aiuto; si deve considerare il triennio 2001-2003 (per effetto dell'entrata in vigore della legge n. 289/2002, che riconosce il beneficio in causa), in linea con quanto chiarito nei regolamenti per cui gli aiuti de minimis sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato il diritto di riceverli, indipendentemente dalla data di erogazione. Il periodo di 3 anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto de minimis si deve tenere conto dell'importo complessivo degli aiuti concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due precedenti (Cass. 12 dicembre 2023, n. 34686).
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