L’Agenzia rileva che la notifica effettuata da un ente postale privato non poteva essere dichiarata inesistente, ma al più nulla, poiché non era in vigore la nuova disciplina della licenza speciale.
In tema di notificazioni a mezzo posta, nel regime posteriore all'entrata in vigore della legge n. 124/2017, è nulla la notifica di un atto processuale effettuata per il tramite di un operatore di posta privata sprovvisto della licenza individuale relativa allo svolgimento del servizio di recapito postale, in quanto solo il rilascio del titolo abilitativo comporta la soggezione a un regime giuridico particolare, fonte di conferimento di diritti, ma anche di assunzione di obblighi specifici (Cass., 25 marzo 2024, n. 7978).
L'applicazione, per l'avviso di accertamento, in virtù dell'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973, delle norme sulle notificazioni nel processo civile comporta, quale logica necessità, l'applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie per quelle dettato, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce l'effetto di sanare la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell'atto, ex art. 156 c.p.c. (Cass., Sez. U, 5 ottobre 2004, n. 19854; Cass., 29 settembre 2021, n. 26310; Cass., 24 agosto 2018, n. 21071; Cass., 24 aprile 2015, n. 8374).
La proposizione del ricorso avverso una cartella esattoriale sana le nullità della notifica della cartella stessa per raggiungimento dello scopo dell'atto, ex art. 156 c.p.c.; la natura sostanziale e non processuale della cartella non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicché il rinvio disposto dall'art. 26, quinto comma, del D.P.R. n. 602/1973 all'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973, il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di nullità della notificazione della cartella di pagamento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria (Cass., 5 marzo 2019, 6417; Cass., 30 ottobre 2018, n. 27561).
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