Si discute se, in caso di cumulo soggettivo passivo alternativo, con accoglimento di una delle domande e appello del soccombente, la parte vittoriosa abbia l’onere, in relazione alla domanda non accolta, di impugnazione incidentale o se sia sufficiente la riproposizione della domanda già respinta.
Nel caso di domande avvinte da un nesso di cumulo alternativo soggettivo sostanziale per incompatibilità, proposte dall’attore nei confronti di due diversi convenuti, la sentenza di primo grado che condanna colui che sia individuato come effettivo obbligato contiene una statuizione di fondatezza della rispettiva pretesa e una statuizione di rigetto nel merito della pretesa alternativa incompatibile. Il nesso di dipendenza implicato dal cumulo alternativo comporta in sede di impugnazione l’applicazione dell’art. 331 c.p.c. e la riforma del capo della sentenza inerente alla titolarità passiva del rapporto dedotto in lite, conseguente all’accoglimento dell’appello formulato dal convenuto alternativo rimasto soccombente in primo grado, ha effetto anche sul capo dipendente recante l’enunciazione espressa, o anche indiretta, ma comunque chiara e inequivoca, di infondatezza della pretesa azionata dall’attore verso l’altro convenuto. Affinché il giudice d’appello, adito in via principale sul punto dal convenuto soccombente, possa, altresì, accogliere la pretesa azionata verso il litisconsorte alternativo assolto in primo grado e, perciò, condannare quest’ultimo, l’attore non può limitarsi a riproporre ex art. 346 c.p.c. la rispettiva domanda, esaminata e respinta nella sentenza impugnata, ma deve avanzare appello incidentale condizionato.
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