Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 10 gennaio 2025, n. 735

di Fabio Pace | 10 Gennaio 2025
Rassegna di giurisprudenza 10 gennaio 2025, n. 735

Un lavoratore dipendente ritiene che, a prescindere dalla residenza e dal domicilio fiscale in Italia, il reddito percepito negli USA è da considerarsi imponibile (solo) negli USA e non in Italia.
L'art. 15, par. 1, primo periodo, della Convenzione Italia - USA, si riferisce alle retribuzioni che un soggetto residente in uno Stato riceve in questo primo Stato e sono imponibili solo nello stesso primo Stato. Il secondo periodo si riferisce alle retribuzioni che un soggetto residente nel primo Stato riceve nel secondo Stato per un lavoro svolto nel secondo Stato: queste retribuzioni sono imponibili nel primo Stato, se il soggetto è residente nel primo Stato e (anche) nel secondo Stato, nel quale sono percepite. La disposizione dice, infatti, che le retribuzioni sono imponibili nel secondo Stato, ma non dice che sono imponibili solo nel secondo Stato, come, invece, si esprime il primo periodo e come dice, per le eccezioni di seguito indicate, il par. 2. In questa ipotesi, quanto eventualmente pagato nel secondo Stato (negli USA) è detraibile dal dovuto nel primo Stato (in Italia), secondo le regole a tale fine dettate dal diritto interno e in tal senso rileva l'art. 165 del TUIR, il quale stabilisce che, se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono detraibili dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione.
I redditi ovunque prodotti sono sempre tassati nel Paese della residenza fiscale; nella specie, il contribuente aveva residenza fiscale in Italia, dove ha presentato dichiarazione dei redditi. Il reddito percepito negli USA è ivi imponibile in ragione dell'art. 15, par. 1, secondo periodo, della Convenzione e anche in Italia in ragione della residenza fiscale; la legge italiana stabilisce come detrarre quanto già pagato negli Stati Uniti.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Un lavoratore dipendente ritiene che il reddito percepito negli USA è imponibile solo negli USA, ma la legge italiana prevede la tassazione in base alla residenza fiscale.