La questione attiene alla determinazione del valore in dogana relativo alle merci importate, con particolare riferimento ai cd. technical assistance charges e alle commissioni di acquisto.
Dall'art. 32 del Reg. (CEE) n. 2913/92 emerge una nozione di commissione di acquisto che rileva in relazione a un'attività contrattuale tipizzata (servizio di rappresentanza fornito dall'agente in favore dell'importatore al momento dell'acquisto delle merci da valutare). Il servizio da cui scaturisce la commissione d'acquisto viene delimitato in relazione a una precisa cadenza temporale (cioè come attività compiuta al momento dell'acquisto dall'agente in rappresentanza dell'importatore) e oggettiva (riferita alla singola vendita) e non in una prospettiva genericamente funzionale (attività svolta dall'agente nell'interesse dell'importatore).
L'art. 32, par. 1, lett. a), fa rientrare nel valore di dogana le commissioni e spese di mediazione, ad esclusione delle sole commissioni di acquisto. Il costo di acquisto non deve essere aggiunto al prezzo pagato o da pagare per le merci importate solo quando costituisce corrispettivo per l'attività di rappresentanza svolta al momento dell'acquisto dei beni, mentre non rilevano ulteriori attività accessorie alla commercializzazione dei beni importati. Sul punto non è importante tanto verificare l'inserimento nell'ordine di acquisto del nome del licenziatario importatore, quanto il tipo di incarico dato a quest'ultimo e per chi agisce effettivamente.
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